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Indagini Concorrenza sleale
In ambito economico-produttivo la concorrenza sleale è l'utilizzo di tecniche e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui competitori o per arrecare loro un danno. Esempi di concorrenza sleale sono l'utilizzo di nomi o marchi che ricordino quelli di altre aziende (fino ad arrivare alla contraffazione) o la diffusione di informazioni che gettino discredito sulle attività dei concorrenti. Il risarcimento del danno da concorrenza sleale [modifica] L'art. 2600 cod. civ. impone il risarcimento del danno per gli atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa. Tali atti sono identificati dall'art. 2598 cod. civ. Il danno da concorrenza sleale non è solo la sottrazione di clientela, ma anche gli atti di denigrazione che si traducono in nocumento all'immagine e dunque in una diminuzione di vendita dei prodotti. La giurisprudenza dell'ultimo decennio si è espressa esclusivamente a favore del risarcimento per equivalente, nelle sue componenti del danno emergente e del lucro cessante.
Il danno emergente
Il danno emergente viene individuato per lo più nelle spese sostenute per acquisire le prove della concorrenza sleale, nonché per bloccarla e diminuirne gli effetti, ma anche nel pregiudizio patrimoniale conseguente all'acquisizione ed allo sfruttamento parassitario delle informazioni e delle tecniche acquisite da un'impresa in anni di ricerche e studi. Vi è quindi anche un aspetto riguardante il cd. danno morale, determinato dalla brusca frustrazione delle aspettative di successo della società. Ove il danno emergente non possa essere individuato nel suo esatto ammontare, potrà farsi ricorso alla cd. liquidazione equitativa, ma occorre comunque almeno un principio di prova del danno.
La quantificazione del danno da concorrenza sleale
La quantificazione si identifica con l'utile lordo che l'attore non ha realizzato in conseguenza della condotta illecita. Se manca la certezza circa la quota di mercato che l'attore avrebbe occupato in assenza del comportamento illecito, la giurisprudenza mette a confronto la diminuzione delle vendite o la mancata espansione dell'impresa attrice con l'incremento delle vendite del convenuto, anche utilizzando la presunzione che il concorrente sleale abbia praticato prezzi inferiori a quelli che avrebbe praticato l'attore. La determinazione del quantum si basa sul risultato realizzato dal concorrente sleale, ma non sempre il risarcimento ha finalità riparatorie, ed assume anzi colorazioni sanzionatorie, facendo conseguire al danneggiato un introito superiore a quello che in condizioni di normalità sarebbe stato capace di realizzare. La norma, infatti, è stata dettata con la finalità di scoraggiare certi comportamenti e di seguire le linee-guida del Trattato di Amsterdam.
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